ART. 1 – E’ costituita a Montecchio Maggiore, presso l’Istituto Maria Immacolata, l’Associazione degli ex Allievi. Sono soci per diritto tutti gli ex alunni che abbiano frequentato almeno  per un anno intero la scuola dell’Istituto.

ART. 2 – I fini che l’Associazione si propone sono:

  1. Conservare e sviluppare i vincoli spirituali e morali incontrati nei primi anni della giovinezza tra gli ex alunni e Superiori, favorendone il reciproco aiuto.
  2. Mantenere vivo il sentimento di riconoscenza verso i Padri Giuseppini e Maestri.
  3. Promuovere ed appoggiare quelle iniziative che mirano a sviluppare la conoscenza dei Padri Giuseppini e delle loro Opere.
  4. Convogliare verso i Collegi e i Patronati della Congregazione quei giovinetti che si trovino nella necessità di essere internati od educati cristianamente. In modo del tutto particolare, fare conoscere la nostra Scuola Apostolica ed il suo fine specifico, che è quello di preparare per la Chiesa i futuri sacerdoti.

ART. 3 – L’Associazione è apolitica. Mantiene un carattere e scopo puramente spirituale e morale secondo le disposizioni della S. Sede, e le direttive date e suggerite da San Murialdo nei raduni di ex allievi, che tenne nei primi Istituti della fondazione.

ART. 4 – Gli Organi dell’Associazione sono: il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

ART. 5 – E’ istituita “ad vitam” e “ad personam” la carica di Presidente Onorario dell’Associazione ed assegnata al Rev.do P. Antonio Boschetti, quale attestazione di riconoscenza da parte di tutti i Soci, essendo stato alunno e Direttore dell’Istituto e Vº successore del Santo Murialdo.

ART. 6 – Tutti i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Tra gli eletti, su proposta del P. Direttore, verranno assegnate le cariche.

ART. 7 – Il Consiglio Direttivo si compone: dal Presidente Onorario, dal Direttore “pro tempore” dell’Istituto, da un Presidente, da un Vice Presidente e Consigliere per ogni ventennio dalla fondazione e da un Segretario.

ART. 8 – L’Assemblea Generale sarà convocata ogni tre anni. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 9 – Almeno una volta all’anno il P. Rettore invierà una Circolare a tutti i Soci e questi sono pregati di dare notizia dei loro lieti e tristi eventi, anche per essere ricordati nelle preghiere dei nostri Aspiranti.

ART. 10 – Ogni Socio defunto sarà ricordato al Signore nelle preghiere dei nostri Aspiranti, e nell’Ottavario dei Morti in novembre sarà celebrata una S. Messa in suffragio di tutti gli ex Allievi defunti.

ART. 11 – Ogni Socio è pregato di versare una volta all’anno una modesta offerta, determinata dal Consiglio Direttivo, sentita l’assemblea.